Quando parliamo di whistleblowing, molti imprenditori pensano ancora a una gogna mediatica o, al contrario, a un inutile adempimento burocratico. Entrambe le letture sono sbagliate.

Dal 15 luglio 2023, il D.Lgs. 24/2023 ha rivoluzionato la materia, estendendo l’obbligo di canali interni di segnalazione a tutte le aziende con oltre 50 dipendenti e introducendo tutele rafforzate per il segnalante .

Ma il punto non è (solo) la conformità normativa. Il punto è che un sistema whistleblowing mal gestito è oggi una delle principali fonti di responsabilità per l’azienda e i suoi vertici.

Il paradosso del whistleblowing

La normativa impone di proteggere chi segnala. Tuttavia, l’esperienza forense ci dice che i problemi nascono quando l’azienda si concentra solo sulla “protezione” e dimentica la gestione.

Abbiamo assistito a casi in cui:

  • Una segnalazione anonima, anche solo suggestiva, ha innescato indagini interne distruttive sul piano dei climi aziendali;
  • Dipendenti “furbetti” hanno utilizzato il canale whistleblowing per delegittimare superiori o colleghi in odore di promozione;
  • L’azienda, paralizzata dal timore di ritorsioni, non ha approfondito e ha subito passivamente il danno reputazionale di una segnalazione infondata.

La normativa, infatti, non impone di credere ciecamente al segnalante. Impone di gestire la segnalazione con serietà, riservatezza e tempestività. E questo include anche il potere-dovere di archiviare le segnalazioni manifestamente infondate o diffamatorie .

Il ruolo strategico del legale

Il nostro studio non si limita a redigere la “Policy Whistleblowing”. Affianchiamo l’azienda nella governance del rischio da segnalazione.

  1. Disegno del sistema
    Non tutti i canali sono uguali. Una piattaforma crittografata che garantisca il doppio anonimato (del segnalante e del contenuto) riduce esponenzialmente il rischio di fughe di notizie e danni reputazionali .
  2. Composizione del Comitato di Gestione
    Il D.Lgs. 24/2023 non impone un modello rigido. Alcune aziende affidano la gestione all’Internal Audit, altre all’HR, altre a un Comitato Etico. La scelta non è neutrale: coinvolgere la funzione legale nella cabina di regia è l’unico modo per evitare che un’indagine interna si trasformi in una prova inutilizzabile in giudizio .
  3. Gestione delle segnalazioni diffamatorie
    L’uso distorto del canale whistleblowing non è solo un problema disciplinare. Integra, a determinate condizioni, estremi di responsabilità penaledel segnalante in malafede. Saper riconoscere tempestivamente questi profili e, se del caso, attivare le opportune tutele (azioni risarcitorie, segnalazione all’Autorità Giudiziaria) è una competenza distintiva del nostro team .

Non solo 231: il perimetro si allarga

La normativa non copre solo i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Rientrano nel perimetro whistleblowing anche violazioni in materia di:

  • Protezione dei dati personali (GDPR);
  • Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Appalti pubblici, ambiente, salute pubblica, sicurezza dei prodotti .

In molti settori, una segnalazione interna può precedere di giorni – o ore – l’ispezione dell’Autorità. Chi non è preparato, perde il controllo della crisi.

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